Registrarsi come operatore UAS è il primo dei tre obblighi per volare in regola in Italia. Non è una pratica complicata, ma è facile confondersi su chi deve farla, quando non serve e cosa cambia rispetto all’attestato di pilota. Qui trovi il percorso completo, con i riferimenti ufficiali.
Operatore e pilota non sono la stessa cosa
L’operatore UAS è chi utilizza o intende utilizzare uno o più droni: può essere una persona fisica o un’azienda. Il pilota è chi materialmente conduce il volo. Quando voli con il tuo drone sei entrambe le cose, e ti prendi entrambe le responsabilità.
All’operatore fanno capo, secondo ENAC, la formazione dei piloti, la copertura assicurativa di responsabilità civile, il rispetto della privacy e la manutenzione del mezzo secondo le indicazioni del costruttore. Al pilota fa capo la condotta del volo.
La registrazione riguarda l’operatore, non il singolo drone: un solo numero copre tutti i droni che usi.
Quando la registrazione non serve
Ci sono due casi di esenzione, ed è utile conoscerli prima di aprire il portale:
- Droni sotto i 250 grammi senza sensori: se il mezzo non ha camera, microfono o altri dispositivi in grado di raccogliere dati personali, la registrazione non è richiesta.
- Giocattoli che rientrano nella Direttiva 2009/48/CE: sono esclusi da registrazione, attestato, assicurazione e regole sullo spazio aereo.
Attenzione al primo caso: quasi tutti i droni sotto i 250 grammi in commercio hanno una camera. Se c’è la camera, la registrazione serve, anche se il drone è leggerissimo.
Come si fa, passo per passo
- Vai sul portale d-flight (d-flight.it), il portale nazionale dei servizi per i droni.
- Crea l’account e completa la registrazione come operatore UAS, inserendo i dati richiesti. Se registri un’azienda, servono i dati della persona giuridica.
- Paga la quota prevista dal portale secondo le tariffe pubblicate.
- Ottieni il codice identificativo europeo in formato QR code: è il tuo numero di operatore.
- Applica il QR code su ogni drone che utilizzi. Va apposto sul mezzo, in modo leggibile.
- Carica il numero anche nel sistema di identificazione remota del drone, se il mezzo lo prevede.
Il portale d-flight è anche lo strumento con cui verifichi, prima di ogni volo, le zone consentite e quelle interdette: è un passaggio obbligatorio, non un’opzione.
La registrazione non sostituisce l’attestato
Sono due cose diverse e servono entrambe. Registrato l’operatore, per la categoria Open ti serve l’attestato di pilota adeguato alla sottocategoria in cui operi (A1/A3 oppure A2), salvo il caso dei droni sotto i 250 grammi con camera, che restano soggetti alle regole della sottocategoria A1.
E l’assicurazione
È il terzo obbligo, e non dipende dal peso del drone ma dal danno che puoi provocare. ENAC lo dice chiaramente tra i requisiti per operare in categoria aperta: serve una copertura assicurativa per la responsabilità civile adeguata al tipo di operazione. La disciplina di riferimento è il Regolamento CE 785/2004.
Su quando scatta esattamente l’obbligo e qual è il minimo di legge trovi il dettaglio nella nostra guida dedicata: RC drone obbligatoria: quando serve e qual è il minimo di legge.
Tre domande rapide
Devo registrare ogni drone che compro?
No. Registri te stesso come operatore, una volta. Il numero che ottieni vale per tutti i tuoi droni, e va apposto su ciascuno.
Vale anche se volo solo per hobby?
Sì. L’esenzione dipende dal peso e dalla presenza di sensori, non dal fatto che tu voli per lavoro o per passione.
Il numero di un altro Paese europeo vale in Italia?
La registrazione si fa nello Stato di residenza dell’operatore ed è riconosciuta negli altri Stati membri: l’identificativo è europeo.
Registrazione e attestato ti mettono in regola con l’aviazione civile. La responsabilità civile verso terzi ti mette al riparo dal danno, che è l’unica cosa che poi costa davvero.
Vedi quando la RC è obbligatoria, la differenza tra uso ricreativo e professionale, oppure parti dalla pagina dell’assicurazione drone per richiedere un preventivo.
Fonti
- ENAC — Operatori di droni (UAS)
- ENAC — Requisiti generali per operare nella categoria aperta
- Portale d-flight
- Regolamento UE 2019/947 e Regolamento UE 2019/945 — regole per le operazioni con aeromobili senza equipaggio
- Regolamento CE 785/2004 — requisiti assicurativi per i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili
A cura della redazione di assicurazione-drone.it, portale di Assi.ge.co., intermediario assicurativo iscritto al RUI Sez. A n. A000118114, vigilato dall’IVASS. Contenuto informativo, non sostituisce la normativa: verifica sempre le fonti ufficiali ENAC e d-flight, che possono aggiornarsi.
Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2026.

